LEGGE
7 MARZO 1996 N. 108
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI USURA.
(
pubbicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1998 n. 58 )
Art.
1.
1.
L'articolo 644 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"art.
644. - (usura).- chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si
fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri
Vantaggi
usurari, é punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla
stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La
legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.
Sono
altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi
si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per
la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene
per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo
alla metà:
1)
se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2)
se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie
o aziendali o proprietà immobiliari:
3)
se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4)
se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
5)
se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo
previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata
l'esecuzione.
Nel
caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente
articolo, é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo
o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il
reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari
al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi
i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni".
2.
L'articolo 644-bis del codice penale é abrogato.
Art.
2.
1.
Il ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla banca d'italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa
natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione
delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta
ufficiale.
2.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie é effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro,
sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata
senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
3.
Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro
ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere
nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al
pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei
commi 1 e 2.
4.
Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale,
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, é stabilito nel tasso
medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta
ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni
in cui il credito é compreso, aumentato della metà.
Art.
3.
1.
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà
pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo
articolo
2.
Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 é punito a
norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori
dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che,
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per
operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Alla
stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che
si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di
denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Art.
4.
1.
Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile é sostituito dal
seguente:
"se
sono convenuti interessi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti
interessi".
Art.
5.
1.
Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti:
"cinque anni".
Art.
6.
1.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge
20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 501.
Art.
7.
1.
Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola:
"640-bis," é inserita la seguente: "644,".
Art.
8.
1.
Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono
inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria.".
2.
Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le
parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis 648-ter del
codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di
cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Art
9.
1.
Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel
numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi
sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del
codice penale, ovvero quella di contrabbando." Sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo
comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando
l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di
quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice
penale, ovvero quella di contrabbando.".
2.
All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti indicati nel comma 2,";
b)
nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e
648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti:
"persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del
codice penale,".
Art.
10.
1.
Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono
costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui
all'articolo 15.
Art.
11.
1.
Prima dell'articolo 645 del codice penale é inserito il seguente:
"art. 644-ter. - (prescrizione del reato di usura). - la prescrizione
del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale".
Art.
12.
1.
Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
del 1 gennaio 1990":
b)
nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento
lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui
l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto
delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1;
c)
nell'articolo 4:
1)
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
2)
dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis.
L'ammontare del danno patrimoniale é determinato comprendendo la perdita
subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel
suo preciso ammontare, é valutato con equo apprezzamento delle
circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore
dell'avviamento commerciale";
3)
al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle
somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o
danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le
somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee
all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si é verificato
l'evento lesivo ".
2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà per le
vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n.
419 del 1991, e successive modificazioni.
Art.
13.
1.
Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2.
Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio 1990 e il 2
novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato
decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.
Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato
decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le
quali é stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i
termini fissati a pena di decadenza.
4.
Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle
domande sulle quali ha già formulato proposta al presidente del consiglio
dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni
sull'ammontare del danno patrimoniale.
Art.
14.
1.
E istituito presso l'ufficio del commissario straordinario del governo per
il coordinamento delle iniziative anti-racket il "fondo di solidarietà
per le vittime dell'usura".
2.
Il fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non
superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del
delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale. Il fondo é surrogato, quanto all'importo dell'interesse e
limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore
del reato.
3.
Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale
momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza
specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi
sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato,
se il procedimento penale di cui al comma 2 é ancora in corso.
4.
L'importo del mutuo é commisurato al danno subito dalla vittima del
delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi
usurari corrisposti all'autore del reato. Il fondo può erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue
modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni
criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5.
La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al fondo entro
il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
Essa
deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del
delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a
titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti
a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro
titolo in favore dell'autore del reato.
6.
La concessione del mutuo é deliberata dal commissario straordinario del
governo per il coordinamento delle iniziative antiracket sulla base della
istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Il
commissario straordinario può procedere alla erogazione della
provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì
valersi di consulenti.
7.
I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore
di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di
prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per
detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo é
sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui
é subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419
del 1991.
8.
I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo
se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti
offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno
reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o
reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo é
sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9.
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e
della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi
seguenti:
a)
se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il
mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento
di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
b)
se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
c)
se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8.
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al
presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del fondo.
11.
Il fondo é alimentato:
a)
da uno stanziamento a carico del bilancio dello stato pari a lire 10
miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al ministero di grazia e giustizia.
Il
ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
b)
dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644,
sesto comma, del codice penale;
c)
da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12.
E comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13.
Il governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.
15.
1.
É istituito presso il ministero del tesoro il "fondo per la
prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300
miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il fondo dovrà essere utilizzato
quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi
fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati "confidi", istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e
quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma
4.
2.
I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai confidi alle
seguenti condizioni:
a)
che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi
ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli
istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole
e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le
imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da
una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento
stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della
garanzia;
b)
che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3.
Il ministro del tesoro, sentito il ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei
fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e
di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4.
Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal ministro
del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche
attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5.
Il ministro del tesoro, sentiti il ministro dell'interno ed il ministro
per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali
delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli
esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6.
Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di
favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano
difficoltà di accesso al credito.
7.
Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e
le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le
altre attività previste dallo statuto.
8.
Per la gestione del fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita
da rappresentanti dei ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del dipartimento per gli affari sociali presso la
presidenza del consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo
regolamento di gestione.
La
partecipazione alla commissione é a titolo gratuito.
9.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello
stanziamento previsto al comma 1.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al medesimo ministero.
Art.
16.
1.
L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari é riservata
ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il ministero del
tesoro, che si avvale dell'ufficio italiano dei cambi.
2.
Con regolamento del governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei
cambi, é specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia
e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo,
nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può
essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3.
L requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al
comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.
4.
Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo vi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni.
5.
L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia é compatibile con lo
svolgimento di altre attività professionali.
6.
La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 é
subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi
della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7.
Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto
nell'albo indicato al comma 1 é punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli
intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
alle imprese assicurative.
9.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di
attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione
creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie,
a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o
finanziaria, é punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda
da quattro a venti milioni di lire.
Art.
17.
1.
Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale
il protesto é stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la
riabilitazione.
2.
La riabilitazione é accordata con decreto del presidente del tribunale su
istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3.
Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo,
entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide
in camera di consiglio.
4.
Il decreto di riabilitazione é pubblicato nel bollettino dei protesti
cambiari ed é reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia
interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5.
Nelle stesse forme di cui al comma 4 é pubblicato il provvedimento della
corte di appello che accoglie il reclamo.
6.
Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto.
Art.
18.
1.
Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il
presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la
sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto
elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di
credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per
interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il
decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di
assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccol