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ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L’'USURA BANCARIA

ART. 1)Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata “Associazione Italiana contro l’usura bancaria - A.I.C.U.B

 ART. 2)Sede Legale
L’associazione A.I.C.U.B  ha sede in Roma   al Centro Polifunzionale Via ..... .Civ. ..
 ART. 3)Durata
L’associazione ha durata fino al 31/12/2070. Gli esercizi dell’associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
 ART. 4)Sedi esterne/Filiali
L’associazione potrà aprire altre sedi operative sia in Italia che all’estero. Ogni sede operativa si dovrà attenere sia al presente statuto che alle delibere degli organi dell’Associazione stessa. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal consiglio direttivo e con la qualifica di socio ordinario.
Il Responsabile può essere scelto anche tra i non associati. L’incarico di responsabile della sede operativa potrà essere anche a titolo gratuito.
 ART. 5) Oggetto/Scopo
L’Associazione a carattere culturale, è apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro. L’associazione ha per oggetto:
        Tutela ed assistenza sotto ogni forma possibile per imprese, professionisti, artisti,enti pubblici e privati, forme associative con o senza scopo di lucro e privati cittadini per quanto concerne rapporti con istituti bancari e/o organizzazioni operanti nel settore finanziario con sede in Italia o all’Estero in relazione alla Legge 108/96 con  particolare riferimento all’ l’usura bancaria
       Organizzazione di convegni, meeting, congressi e corsi atti alla diffusione del corretto rapporto diritti-doveri tra utente e Istituti di Credito o struttura similare con qualunque mezzo idoneo allo scopo;
Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione potrà inoltre:
       costituire fondi di assistenza e/o garanzia;
       partecipare a organismi con potere decisionale di Enti, banche, finanziarie e altre strutture affini;
       partecipare in attività di coordinamento con varie associazioni di categoria;  
       realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli Associati.
 
ART. 6)Obbligazioni e Responsabilità
L’associazione risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.
 ART. 7)Soci
Possono essere iscritti all’associazione tutti coloro che ne presentino richiesta scritta intestata al consiglio direttivo. Le domande di adesione debbono essere presentate presso la sede legale o presso una delle sedi operative (filiali). L’ammissione è ad assoluta discrezione del consiglio direttivo.
I soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
Tutti i soci ad eccezione di quelli onorari, al momento dell’iscrizione devono redigere
obbligatoriamente il Modulo di Domanda con la relativa dichiarazione sulla Legge della Privacy. Devono inoltre dichiarare sempre se appartengono ad altre organizzazioni e gli eventuali incarichi ricoperti.
La qualifica di socio non è trasferibile.
7/a) Socio fondatore: colui che ha partecipato alla costituzione dell’Associazione; 7/b)Socio ordinario: colui che partecipa attivamente alla vita dell’Associazione, con diritto di voto in assemblea, e eventuale responsabile di Filiale;
7/c)Socio sostenitore: colui che condivide l’attività e lo scopo dell’Associazione partecipa attivamente alla vita stessa, usufruisce degli eventuali servizi, consulenze, convenzioni e quant’altro messo a disposizione dell’Associazione per i suoi Associati;
7/d)Socio onorario: colui che viene chiamato a far parte dell’Associazione per particolari meriti riconosciuti e deliberati del Consiglio Direttivo.
RT.8)Diritti dei Soci
I Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto, hanno diritto di:
a)  Partecipare all’Assemblea dei Soci nei modi indicati nello Statuto;
b)  Eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il vice Presidente e rivestire cariche sociali secondo quanto disposto nello Statuto;
c)  Partecipare alle attività dell’Associazione;
d)  Ricevere le eventuali Pubblicazioni emesse dall’Associazione;
e)  Avvalersi delle eventuali convenzioni effettuate dell’Associazione;
f)   Avvalersi dei vari Consulenti messi a disposizione dall’Associazione;
g)  Partecipare a manifestazioni promosse dall’Associazione nel quadro delle proprie attività.
 ART. 9)Doveri dei Soci
Gli iscritti all’associazione sono tenuti:
a)  all’osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni degli organi dell’associazione;
b)  ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgano l’associazione;
c)  all’osservanza dei principi di educazione civica ed etica morale e comportamentale;
d)  al puntuale versamento delle quote associative e contributi straordinari nella misura, con le modalità ed entro le scadenze stabilite ogni anno dal consiglio direttivo. L’iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade automaticamente da qualsiasi incarico anche elettivo fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso al momento della dichiarazione di decadenza. L’adesione all’associazione è annuale (1 gennaio – 31 Dicembre).
e)  Tutti i Soci hanno il dovere di osservare e rispettare le disposizioni dello Statuto.
f)   I Soci ordinari e gli eventuali Responsabili di Filiale hanno il dovere di far rispettare
e osservare le disposizioni dello Statuto nella loro zona di rispetto. Nell’eventualità che venissero a conoscenza di anomalie o irregolarità sono tenuti a informare immediatamente la sede dell’Associazione direttamente il Consiglio Direttivo. Lo stesso se riterrà opportuno prenderà i giusti provvedimenti.
g)   I soci ordinari e/o i responsabili di Filiale hanno il dovere di ricercare e/o segnalare eventuali convenzioni, servizi, consulenze e/o quant’altro possa essere utile allo svolgimento dell’oggetto dell’Associazione nella loro zona di rispetto.
h)   Il mancato pagamento della quota di iscrizione e/o il rinnovo della stessa sospende immediatamente tutti i privilegi, consulenze, diritti, e quant’altro è riservato ai Soci.
i)                     La quota Associativa non è trasferibile per atto tra i vivi e non è rivalutabile.
 
ART. 10)Cessazione della qualifica di Socio
La qualifica di Socio ed i relativi diritti possono decadere nei seguenti casi:
a )Dimissioni
b) Morosità
c) Radiazione
Il Socio che non intendesse più far parte dell’Associazione deve presentare formale richiesta scritta per recesso al consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’Anno in corso della presentazione, purchè sia fatta almeno tre mesi prima del termine dell’anno cioè entro il 30 Settembre.
La cessazione della qualifica di Socio, nel caso previsto dalla lettera c), si verifica nel caso di Soci che, per aver gravemente contravvenuto a quanto previsto dallo Statuto, rendessero incompatibile la loro permanenza nell’Associazione. La cessazione della qualifica da Socio, nei casi previsti dalle lettere b) e c) viene deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo, su richiesta esplicita del Presidente.
Il Socio di cui sia stata comunque definita la cessazione della qualifica non ha diritto al rimborso né totale né parziale delle quote versate.
 ART. 1 1)Patrimonio
Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituite da:
a)         quote annuali degli associati;
b)         contributi straordinari deliberati dall’assemblea, dal consiglio direttivo o volontari;
c)         beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati in proprietà;
d)         donazioni, lasciti, liberalità, contributi e/o sovvenzioni pubbliche e private;
e)         introiti diversi derivanti dalle proprie eventuali attività.
Prima del 31 gennaio di ogni anno, il consiglio direttivo stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno in corso.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto: a)Ad Organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’associazione stessa;
b)Ad Associazioni di ricerca medica
c)Famiglie disagiate, senzatetto o senza reddito, barboni.
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
 
ART. 12)ORGANI STATUTARI E RELATIVE CARICHE
Gli organi dell’associazione sono:
-L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:
-IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
-IL PRESIDENTE;
-IL VICE PRESIDENTE;
-IL SEGRETARIO;
-IL COMITATO TECNICO.
 
ART. 13)Assemblea degli Associati (Generale)
a)L’Assemblea è costituita dai Soci da tutti i Soci.
b)Hanno diritto all’intervento all’Assemblea tutti i Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto.
c)In particolare tutti gli Associati hanno diritto di voto nelle Assemblee convocate per la modificazione dello Statuto o per la nomina degli organi direttivi.
d)All’Associato spetta un singolo voto da esprimere direttamente o personalmente o mediante delega ad un altro Associato. Ciascuno non può rappresentare più di uno Associato.
e)L’Assemblea dei Soci è Sovrana; le deliberazioni a norma degli articoli che seguono sono efficaci nei confronti di tutti gli Associati.
f)L’assemblea generale deve essere tenuta in via ordinaria ogni anno. Viene convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o anche per richiesta avanzata da almeno 1/3 degli iscritti all’associazione. La richiesta va indirizzata per iscritto al consiglio direttivo e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’assemblea. La data, la località e l’ordine del giorno dell’assemblea vengono fissati dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell’assemblea. La convocazione dell’assemblea verrà resa nota mediante lettera circolare a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima dell’assemblea stessa. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata in prima e seconda convocazione.
L’assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione potrà tenersi almeno cinque ore dopo la prima convocazione. Ciascun associato potrà delegare per iscritto altro associato il quale non potrà assumere più di tre deleghe. In tal caso i quattro voti debbono essere espressi contemporaneamente. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
g)Rientrano nei compiti dell’assemblea:
Delibera su proposta del consiglio Direttivo circa le attività dell’Associazione
Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la relazione annuale, il bilancio
annuale consuntivo e preventivo;
Elegge tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo, in numero massimo
fino a 11, nonché il Presidente e Vice Presidente.
Approva il regolamento interno nonché fissa l’importo delle quote annuali
associative e/o modifica quelle preesistenti.
Discute ed approva il rendiconto finanziario dell’associazione;
Delibera sull’indirizzo economico culturale dell’associazione;
h)L’Assemblea dovrà essere presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento , dal vice Presidente, in mancanza di tutte e due l’Assemblea non potrà svolgersi e sarà invalidata. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte da un socio designato di volta in volta dall’Assemblea.
i)L’Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, salvo nei casi previsti ai sensi dell’art.21) comma 2 e 3 del Codice Civile.
l)Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a voti palesi, salvo apposita diversa decisione dell’Assemblea stessa.
m)Le elezioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto, salvo decisione assunte di volta in volta dall’Assemblea.
n)Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 
ART. 14)Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è il massimo organo decisionale dell’associazione.
Esso è responsabile della pratica attuazione dei deliberati dell’assemblea.
Viene nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di due membri effettivi come verrà determinato dall’assemblea stessa, elevabile a dieci anche mediante istituto della cooptazione. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nel l’atto costitutivo.
I compensi dovuti ai membri del consiglio direttivo saranno determinati dall’Assemblea dei Soci.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà mediante istituto della cooptazione al reintegro.
Qualora le assenze alle riunioni fossero superiori a tre ingiustificate il consiglio direttivo provvederà a reintegrarsi mediante libera cooptazione.
Il consiglio direttivo deve essere convocato dal presidente almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta la convocazione venga richiesta da almeno 1 o 2/3 dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con lettera A.R. oppure posta elettronica certificata, da inviare almeno cinque giorni prima della data della seduta. Tuttavia in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché dell’ordine del giorno.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice in caso di parità prevale il voto del presidente.
La carica di consigliere è a titolo gratuito.
Limitazione alla nomina in seno al consiglio direttivo:
possono essere eletti a far parte del consiglio direttivo tutti gli associati iscritti al libro soci. La presente limitazione non è valida solo per l’istituto della cooptazione.
Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio: In particolare il consiglio:
convoca l’assemblea generale fissandone le modalità di svolgimento ed elegge nel proprio seno il Segretario
b.        elegge assicura la direzione quotidiana dell’attività e delibera su tutte le questioni di normale gestione;
c.     nomina i responsabili di gestione delle sedi operative (filiali);
d.     provvede al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell’associazione, e conferisce incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell’associazione;
e.     amministra il patrimonio sociale;
f.         dichiara la decadenza dall’incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell’organo, salvo casi di eccezionale comprovata indisponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati;
g.        emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’associazione;
h.     giudica sulle controversie tra associati;
i.      esamina e delibera l’ammissione degli associati;
j.          delibera la quota associativa annuale distinta per tipologia di associato e ogni altro contributo dovuto dagli associati fissandone annualmente le relative scadenze;
k.   approva i prospetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato
patrimoniale, da presentare all’assemblea degli associati;
l.          stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le ralative norme e modalità;
m.      nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
n.     nomina e revoca consulenti anche esterni alla associazione;
o.     nomina mediante istituto della cooptazione i membri del Comitato Tecnico e delle Commissioni di Studio
p.        stabilisce il compenso spettante eventualmente al Presidente ed al Vice presidente dell’Associazione.
ART. 15) Presidente
a)Il Presidente dell’associazione dura in carica un triennio, al termine del quale potrà essere rieletto, presiede il consiglio direttivo dell’associazione.
b)Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
c)Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Dispone dei fondi sociali, apre, movimenta ed estingue i conti correnti bancari e postali. Il presidente sovrintende alla gestione finanziaria dell’associazione d a tale scopo potrà effettuare qualunque operazione ritenuta necessaria.
d)Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo sottoponendolo al consiglio direttivo per l’approvazione.
e)Al presidente spetta la firma per gli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi.
f)Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
g)L’incarico di presidente potrà essere anche a titolo gratuito.
h)Il presidente ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche tra i non associati, a svolgere funzioni particolari, effettuare convenzioni.
i)Il presidente può delegare al vice presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
l)stipula accordi con interlucotori esterni;
m)Presiede l’Assemblea Generale dei Soci, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario e opportuno, o, a seguito della richiesta dei Consiglieri;
n)vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio Direttivo e sull’osservanza delle disposizioni dello Statuto
f)esercita le altre funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di delega ad altri membri dell’Associazione.
g)In caso di assenza o impedimenti del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate al vice Presidente.
h)Conferisce revoche – procure – incarichi -mandati.
 ART. 16) Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo. I vice presidenti coadiuvano il presidente nella gestione dell’Associazione. ART. 17) Segretario
Il Segretario in sintonia con il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo. ART. 18) Comitato Tecnico
Il Comitato tecnico è un organo facoltativo.
I membri del comitato tecnico sono nominati mediante l’istituto della cooptazione dal consiglio direttivo e durano in carica un anno e possono essere nominati nuovamente.
I membri nominati al consiglio direttivo possono essere scelti anche tra non associati. Il comitato tecnico ha il compito di:
-studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, convegni e quanto altro organizzato dall’Associazione;
-effettuare analisi di marketing, relative ad ogni attività programmatadall’Associazione prima del loro svolgimento;
-collaborare con gli altri organi dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;
Tutte le delibere del comitato tecnico dovranno essere sottoposte alla delibera del Consiglio Direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del comitato tecnico.
Il comitato tecnico è presieduto dal Presidente dell’Associazione in carica ed in sua assenza da un delegato, e si compone di un numero da 3 a 10 componenti. L’incarico di membro del comitato tecnico potrà essere anche a titolo gratuito. Attualmente il comitato tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente.
 ART. 19)Controversie Associati
Tutti gli iscritti all’associazione sono tenuti a devolvere agli organi associativi specificatamente preposti ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.
 ART. 20) Inadempienze Associati
Il Consiglio direttivo prende atto delle inadempienze degli associati alle obbligazioni che derivano dalla legge, al presente statuto nonchè dal comportamento non conforme alla educazione civica o gravemente lesivo dell’etica morale e comportamentale, e potrà adottare a secondo della gravità della mancanza, il provvedimento di espulsione dell’iscritto o la sospensione cautelativa. In caso di mancanze particolarmente lievi potrà essere adottata la semplice censura scritta.
 ART. 21) Atti Disciplinari
Nel caso che l’iscritto compia atti o fatti che possano comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, il Presidente mediante lettera contesta tali fatti o atti all’iscritto medesimo invitandolo a produrre giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione degli addebiti.
 ART. 22)Ratifica Il Presente statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro ratifica da parte del consiglio direttivo. In tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale riguardante le adunanze medesime.
 
ART. 23) Privacy
Ogni associato all’atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, autorizza  il trattamento dei dati ai sensi della Legge sulla Privacy.
 ART.24) Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, ed in particolare modo alle disposizioni contenute nell’Art.11 1 del T.U.I.R.
D.p.r. 917 del 22/12/86 e successive Leggi di modifica ed integrazione.


 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'USURA BANCARIA - A.I.C.U.B. - Libera Associazione Privata di Professionisti & Partner Associati per  l'emersione del grave fenomeno  di USURA BANCARIA in ITALIA.  SEDE  NAPOLI - OPERATIVA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE -  UFFICI MILANO - ROMA - BARI .- REGGIO CALABRIA - PALERMO -
CREDT WEB  D H GM SRL - U.R..I.P.E.A . - HUMAN RESOURCE FOR LIFE -  
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